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©2009-2011 Angelica Lean
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NOOOOOOOOOOOOOO!!!
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prinx
Viola
Claudja Ireland
Elvira
Angelica Lean
Sonia Drechsler
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Helmer ha scritto:Purtroppo non e' vero.Agatha ha scritto:
Oggi si può praticamente non ricorrere a cavie da laboratorio
Io personalmente non lavoro con gli animali, ma con campioni presi da animali si.
E i modelli sono quelli, c'e' poco da fare.
Lavoro su un tipo (fortunatamente) raro di cancro della pelle. La sindrome di Sezary.
I pazienti sono pochi e il decorso della malattia e' difficile da seguire (sempre che riesci a stare dietro a sti pazienti, se ti cagano) e potrebbe essere lungo: c'e' chi ha fatto una terapia in un certo momento e ha reagito in un certo modo, chi in un altro... c'e' chi ha avuto una diagnosi precoce e chi no... come vuoi capire i meccanismi che la regolano?
Sappiamo che le cause sono genetiche, ma cosa e come non lo sappiamo. Forse riuscendoci potremmo bloccare la malattia. E guarda che e' brutta.
La cosa piu' veloce e' lavorare su questi animali.
Certo, se vengono sacrificati animali per produrre cosmetici o pellicce o borse... siamo d'accordissimo, ma per la ricerca purtroppo non si scappa.
Ancora più veloce farlo direttamente sull'uomo.
I pazienti in quanto tali hanno tutto il diritto di reagire anche in maniera singolare dato che per loro non è propriamente una passeggiata di salute ammalarsi.
La ricerca può essere effettuata con cavie di laboratorio a meno che non ci fai vedere le fonti e i trattati dove si dice il contrario.
Ricordiamoci che tempo fà negli usa furono effettuati esperimenti su persone del tutto inconsapevoli degli stessi.
Insomma un minimo di etica da affiancare alla scienza ci vuole.Non quella bieca e pretestuosa della legge sugli embrioni sia chiaro.
Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Sono agghicciato dalla superficialita' di certe risposte.
IO STO PARLANDO DI TOPI. CAVIE DI LABORATORIO SE PREFERISCI.
Per riprodurre un uomo quanti anni ci vogliono?
E un topo? Ti assicuro che bastano mesi.
E quando ho riprodotto un uomo gli provoco il cancro? Ti offri tu?
IO STO PARLANDO DI TOPI. CAVIE DI LABORATORIO SE PREFERISCI.
Per riprodurre un uomo quanti anni ci vogliono?
E un topo? Ti assicuro che bastano mesi.
E quando ho riprodotto un uomo gli provoco il cancro? Ti offri tu?
Helmer- Messaggi : 1628
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Devo dire che Helmer ha ragione...le cavie da laboratorio (topi- cavie, caviette) sono ancora necessari per la ricerca, quella che riguarda la salvaguardia della vita di animali ed esseri umani....
Per quanto riguarda il mio settore i maiali sono totalmente indispensabili...la loro bocca si comporta, è e reagisce come quella dell'uomo... l'osso, la mucosa, tutto...e nella sperimentazione contro i tumori della bocca (5000 casi ogni anno solo in italia, 50% dei pazienti muoiono) sicuramente sono fondamentali.
Però non comprendo l'utilizzo di cani e gatti... restando ferma nel mio campo.... cani e gatti non hanno nulla in comune con l'uomo, nemmeno la consistenza della mascella ....... e cosi per la stragrande maggioranza dei campi di sperimentazione.... loro nn si ammalano per le nostre malattie ( i maiali, i polli, i topi, i pappagalli, i primati si)... loro non ci attaccano le loro (i maiali, i polli, i topi i pappagalli, i primati si)....... hanno una reazione totalmente diversa dalla nostra alla maggioranza dei farmaci (dai un antinfiammatorio umano a un gatto e lo ammazzi).... possono servire solo per vedere se un prodotto è velenoso, tossico, cancerogeno...(alimetare o cosmetico)....assurdo...vergognoso ed inutile.....
Ma soprattutto se i cani vagabondi possono essere cavie, i bambini abbandonati????? o.O
che vergogna....davvero....una legge insensata e inutile per la vera ricerca.
Per quanto riguarda il mio settore i maiali sono totalmente indispensabili...la loro bocca si comporta, è e reagisce come quella dell'uomo... l'osso, la mucosa, tutto...e nella sperimentazione contro i tumori della bocca (5000 casi ogni anno solo in italia, 50% dei pazienti muoiono) sicuramente sono fondamentali.
Però non comprendo l'utilizzo di cani e gatti... restando ferma nel mio campo.... cani e gatti non hanno nulla in comune con l'uomo, nemmeno la consistenza della mascella ....... e cosi per la stragrande maggioranza dei campi di sperimentazione.... loro nn si ammalano per le nostre malattie ( i maiali, i polli, i topi, i pappagalli, i primati si)... loro non ci attaccano le loro (i maiali, i polli, i topi i pappagalli, i primati si)....... hanno una reazione totalmente diversa dalla nostra alla maggioranza dei farmaci (dai un antinfiammatorio umano a un gatto e lo ammazzi).... possono servire solo per vedere se un prodotto è velenoso, tossico, cancerogeno...(alimetare o cosmetico)....assurdo...vergognoso ed inutile.....
Ma soprattutto se i cani vagabondi possono essere cavie, i bambini abbandonati????? o.O
che vergogna....davvero....una legge insensata e inutile per la vera ricerca.
Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Angelica Lean ha scritto:
Ancora più veloce farlo direttamente sull'uomo.
I pazienti in quanto tali hanno tutto il diritto di reagire anche in maniera singolare dato che per loro non è propriamente una passeggiata di salute ammalarsi.
La ricerca può essere effettuata con cavie di laboratorio a meno che non ci fai vedere le fonti e i trattati dove si dice il contrario.
Ricordiamoci che tempo fà negli usa furono effettuati esperimenti su persone del tutto inconsapevoli degli stessi.
Insomma un minimo di etica da affiancare alla scienza ci vuole.Non quella bieca e pretestuosa della legge sugli embrioni sia chiaro.
Helmer vedo che non hai letto bene.
Mai parlato di farlo sull'uomo o di riprodurre un uomo.
Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Angelica Lean ha scritto:
Ancora più veloce farlo direttamente sull'uomo.
Helmer- Messaggi : 1628
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Vie' qua che ti uso come cavia!Angelica Lean ha scritto: Ma era una provocazione LOL
Helmer- Messaggi : 1628
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Lasciala stare bruto!!
Sonia Drechsler- Moderatore
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Lo faccio anche per il tuo bene!Sonia Drechsler ha scritto:Lasciala stare bruto!!
E io ti uso come cavia!Angelica Lean ha scritto: Non sono un topo ma una
Helmer- Messaggi : 1628
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Si, vabbè, ho capito, ma se si legge il testo c'è della roba allucinante:
1) le cavie si possono sottoporre a interventi invasivi di seguito
2) chissene se provano dolore
3) abbattiamoli con anidride carbonica, morte allucinante
4) reintegriamo i primati
5) i cani sono già usati, ci sono interi allevamenti di beagle che servono solo da cavie
6) non si dice neanche per quali ricerche, si potrebbe dare un limite tipo per cosmesi o altro niente test su animali (ci sono già intere marche di prodotti che non lo fanno). Ovvero, portami un malloppo così di dati per giustificare il fatto che non puoi non usare cavie.
Ribadisco, mi volete dire che per la scienza c'è bisogno di cavie, ma ragionare da umani, e limitare il dolore, limitarne l'uso, regolamentare un po' tutto, no?
Quel testo è una giustificazione alla macelleria e sono convinta che sia l'effetto di certi paesi entrati nell'area UE, che manco un po' hanno voluto fare dei passi indietro in nome di interessi, altro che di progresso scientifico.
1) le cavie si possono sottoporre a interventi invasivi di seguito
2) chissene se provano dolore
3) abbattiamoli con anidride carbonica, morte allucinante
4) reintegriamo i primati
5) i cani sono già usati, ci sono interi allevamenti di beagle che servono solo da cavie
6) non si dice neanche per quali ricerche, si potrebbe dare un limite tipo per cosmesi o altro niente test su animali (ci sono già intere marche di prodotti che non lo fanno). Ovvero, portami un malloppo così di dati per giustificare il fatto che non puoi non usare cavie.
Ribadisco, mi volete dire che per la scienza c'è bisogno di cavie, ma ragionare da umani, e limitare il dolore, limitarne l'uso, regolamentare un po' tutto, no?
Quel testo è una giustificazione alla macelleria e sono convinta che sia l'effetto di certi paesi entrati nell'area UE, che manco un po' hanno voluto fare dei passi indietro in nome di interessi, altro che di progresso scientifico.
???- Messaggi : 420
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
E comunque, dato che qui si parla di scienza...qualche anno fa mio padre si trovava in una commissione per decidere lo stanziamento fondi su ricerche nelle nanotecnologie...
C'era un progetto riguardante la ricostruzione dell'osso nel caso di fratture multiple - non vado nei dettagli che non li so -, bene, per abbattere i costi (in realtà si avrebbe potuto fare una sperimentazione in laboratorio e con simulazioni), si volevano utilizzare cani ai quali si spaccavano le ossa delle gambe per poi rimetterle in sesto.
E' stata una lotta micidiale, con una buona parte della commissione che se ne strfregava della sofferenza dell'animale ma ragionava in termini di bilancio.
Per fortuna, in quel caso l'ha avuta vinta mio padre e quegli altri contrari.
Giusto per dire, Helmer e Alice, e altri che parlano di progresso scientifico, che già da un po', proprio nell'area scientifica, è in atto una riflessione sull'etica e con quel provvedimento si fanno enormi passi indietro.
C'era un progetto riguardante la ricostruzione dell'osso nel caso di fratture multiple - non vado nei dettagli che non li so -, bene, per abbattere i costi (in realtà si avrebbe potuto fare una sperimentazione in laboratorio e con simulazioni), si volevano utilizzare cani ai quali si spaccavano le ossa delle gambe per poi rimetterle in sesto.
E' stata una lotta micidiale, con una buona parte della commissione che se ne strfregava della sofferenza dell'animale ma ragionava in termini di bilancio.
Per fortuna, in quel caso l'ha avuta vinta mio padre e quegli altri contrari.
Giusto per dire, Helmer e Alice, e altri che parlano di progresso scientifico, che già da un po', proprio nell'area scientifica, è in atto una riflessione sull'etica e con quel provvedimento si fanno enormi passi indietro.
???- Messaggi : 420
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Vuole solo essere uno spunto di riflessione:
Quando noi o una persona che amiamo sta male, soffre o è in pericolo di vita ricorriamo alla medicina per risolvere il problema.
Quando lo facciamo non ci curiamo di come la medicina abbia scoperto la soluzione, se con sperimentazione su animali, prigionieri di guerra o popolazioni del terzo mondo.
Putroppo (quasi?) tutta la ricerca farmaceutica è fatta solo a scopo di lucro e non per "bontà", gli Albert Sabin e i Jonas Salk sono persone davvero rare.
Quando noi o una persona che amiamo sta male, soffre o è in pericolo di vita ricorriamo alla medicina per risolvere il problema.
Quando lo facciamo non ci curiamo di come la medicina abbia scoperto la soluzione, se con sperimentazione su animali, prigionieri di guerra o popolazioni del terzo mondo.
Putroppo (quasi?) tutta la ricerca farmaceutica è fatta solo a scopo di lucro e non per "bontà", gli Albert Sabin e i Jonas Salk sono persone davvero rare.
Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Ce ne sono diverse decine di migliaia Nik, non solo Sabin e Salk.
La ricerca e' molto costosa. Il lavoro delle persone costa, gli strumenti costano, i reagenti costano, anche i topi costano e costa mantenerli (ambienti adatti e personale preparato).... e spesso servono anni per compiere un passettino, figuriamoci un brevetto.
I privati (le case farmaceutiche) investono sempre meno.
Lo Stato sovvenziona le Universita' e centri che fanno ricerca (gli IRCCS) ma ogni anno arriva sempre di meno. Io sto in uno di questi Istituti e piu' che altro lavoriamo coi fondi che arrivano dai progetti ottenuti (es. Telethon): scriviamo i progetti e, se vengono approvati, arrivano i soldi che andranno giustificati come spesa (fatture di ordini o pagamento di personale) e se vogliamo sperare di andare avanti dobbiamo produrre risultati.
I soldi che arrivano dallo Stato vengono inglobati per il 65% dall'Istituto (per il disturbo) che poi ci trattiene i lordi dei nostri stipendi (le 4 persone su 10 che sono strutturate). Con quello che resta dovremmo lavorare. Naturalmente il fatto di essere un IRCCS porta all'Istituto dei vantaggi: sgravi fiscali e rimborsi regionali maggiori per le prestazioni mediche (sempre che arrivino, perche' dopo la disastrosa gestione di Storace nel Lazio e' un macello).
La ricerca e' molto costosa. Il lavoro delle persone costa, gli strumenti costano, i reagenti costano, anche i topi costano e costa mantenerli (ambienti adatti e personale preparato).... e spesso servono anni per compiere un passettino, figuriamoci un brevetto.
I privati (le case farmaceutiche) investono sempre meno.
Lo Stato sovvenziona le Universita' e centri che fanno ricerca (gli IRCCS) ma ogni anno arriva sempre di meno. Io sto in uno di questi Istituti e piu' che altro lavoriamo coi fondi che arrivano dai progetti ottenuti (es. Telethon): scriviamo i progetti e, se vengono approvati, arrivano i soldi che andranno giustificati come spesa (fatture di ordini o pagamento di personale) e se vogliamo sperare di andare avanti dobbiamo produrre risultati.
I soldi che arrivano dallo Stato vengono inglobati per il 65% dall'Istituto (per il disturbo) che poi ci trattiene i lordi dei nostri stipendi (le 4 persone su 10 che sono strutturate). Con quello che resta dovremmo lavorare. Naturalmente il fatto di essere un IRCCS porta all'Istituto dei vantaggi: sgravi fiscali e rimborsi regionali maggiori per le prestazioni mediche (sempre che arrivino, perche' dopo la disastrosa gestione di Storace nel Lazio e' un macello).
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Ma infatti Helmer, la situazione è questa...al di là dell'incapacità gestionale, la crisi ha fatto subire dei contraccolpi...e per risparmiare si arriva a roba allucinante...costa un allevamento, e allora usa il randagio, usa l'animale in via di estinzione, usa l'animale catturato, passeggia per strada e cattura un animale a caso...usa quello che ti capita a tiro...
E io non riesco a non fare parallelismi con il passato: crisi del 1929, il mondo al collasso, c'era bisogno di trovare nuova linfa per produrre capitale. La Germania ha fatto enormi passi in avanti a partire dagli anni Trenta, perché? Da una parte l'industria bellica, dall'altra la ricerca medica, solo che come cavie - senza che ne fosse informata la popolazione e l'estero - potevo essere utilizzati i gli internati dei manicomi, gli affetti da sindrome down, poi i rom, gli ebrei, i dissidenti e così via...
E io non riesco a non fare parallelismi con il passato: crisi del 1929, il mondo al collasso, c'era bisogno di trovare nuova linfa per produrre capitale. La Germania ha fatto enormi passi in avanti a partire dagli anni Trenta, perché? Da una parte l'industria bellica, dall'altra la ricerca medica, solo che come cavie - senza che ne fosse informata la popolazione e l'estero - potevo essere utilizzati i gli internati dei manicomi, gli affetti da sindrome down, poi i rom, gli ebrei, i dissidenti e così via...
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Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
La direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici è stata adottata per armonizzare le prassi nell’UE nel settore della sperimentazione animale. Tuttavia, date numerose lacune presenti nella vigente direttiva, alcuni Stati membri hanno previsto misure di portata molto più ampia nella legislazione nazionale di attuazione; altri, invece, applicano solo le norme minime. Per riaffermare gli obiettivi del mercato interno occorre porre rimedio a questa situazione di squilibrio. La presente proposta è volta ad assicurare, in tutta l’Unione europea, condizioni di parità per le imprese e i ricercatori rafforzando nello stesso tempo la protezione degli animali ancora usati nelle procedure scientifiche in conformità al protocollo sul benessere degli animali del trattato CE [1]. La proposta sostiene la strategia globale della Commissione sulla sperimentazione animale, insieme alla maggiore promozione dello sviluppo, della convalida, dell’accettazione e dell’applicazione di metodi alternativi, e fornisce una solida base per la piena applicazione del principio delle tre R [2] ("Replacement, Reduction and Refinement" –sostituzione, riduzione e perfezionamento) nell’uso degli animali negli esperimenti.
Contesto generale
Nell’UE a 27 ogni anno vengono impiegati circa 12 milioni di animali nelle procedure scientifiche [3]. Occorre fare tutto il possibile per ridurre al minimo il numero di animali usati negli esperimenti. L’approccio più pragmatico per diminuire la sperimentazione animale si basa sull’introduzione di metodi alternativi poiché, con le attuali conoscenze scientifiche, non è ancora possibile farne totalmente a meno [4]. Pertanto è di fondamentale importanza garantire, in linea con gli scopi dell’esperimento, la maggior protezione e il miglior benessere possibili agli animali che ancora vengono lecitamente usati.
Le basi scientifiche su cui poggiava la direttiva 86/609/CEE risalgono a più di 20 anni fa. Alcune disposizioni sono ormai superate e, pertanto, la direttiva non tiene conto delle moderne tecniche nel campo della sperimentazione animale né incorpora i più recenti progressi nel settore del benessere degli animali. Inoltre, il testo della direttiva riprende quello di una convenzione internazionale e, di conseguenza, alcune disposizioni hanno più carattere politico che normativo. Molte norme sono aperte a libera interpretazione e propongono orientamenti invece di tendere all’armonizzazione.
In contrasto con gli obiettivi della direttiva, questi fattori hanno generato distorsioni del mercato interno, con notevoli differenze tra Stati membri a livello di regolamentazione. Inoltre, le disposizioni vigenti contengono ambiguità e incoerenze che fanno nascere problemi di recepimento e di conformità alla direttiva.
L’importanza attribuita al benessere degli animali si sta trasformando in preoccupazione etica per divenire un “atteggiamento culturale” della società europea, come riconosciuto dal protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali del trattato CE, che considera gli animali esseri senzienti. Esso richiede alla Comunità e agli Stati membri di tenere pienamente conto del benessere animale, ma le disposizioni della direttiva ormai non rispettano più questo obbligo.
L’opinione pubblica è sempre più interessata e preoccupata per il benessere degli animali. La partecipazione a recenti sondaggi e consultazioni pubbliche è un forte segnale dell’interesse dimostrato dal pubblico per questo settore: due delle tre più ampie consultazioni pubbliche mai tenute dalla Commissione europea sulle proprie attività politiche hanno riguardato il benessere degli animali [5]. Le misure vigenti non rispondono sufficientemente alle aspettative e non riescono a garantire una trasparenza adeguata in questo settore estremamente controverso.
Altre politiche e misure legislative comunitarie, quali REACH, [6] possono comportare come effetto negativo temporaneo un crescente uso degli animali nella sperimentazione a norma di legge, nonostante le norme già adottate per evitare sperimentazioni inutili. Per questo motivo, e alla luce delle disposizioni della direttiva sui cosmetici, [7] si fa sempre più urgente la necessità di ridurre la dipendenza dalla sperimentazione animale, con l’obiettivo ultimo di sostituirla completamente. Oltre agli effetti positivi sul benessere degli animali, i metodi alternativi possono dare informazioni attendibili grazie a tecniche di prova moderne e controllate dal punto di vista della qualità, che potrebbero essere più rapide e meno costose dei metodi tradizionali basati sulla sperimentazione animale.
La direttiva 86/609/CEE ha incoraggiato lo sviluppo di alternative alla sperimentazione animale. Nel 1991, ad esempio, la Commissione ha istituito il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) [8] presso il Centro comune di ricerca della Commissione. Per passare alla fase successiva, la proposta insiste sulla necessità di completare questa struttura introducendo misure per promuovere metodi alternativi, pur riconoscendo che le esigenze in materia di sperimentazione a norma di legge sono e dovrebbero essere individuate e regolamentate da altri testi legislativi. Le misure per promuovere procedure alternative variano dall’obbligo generale di utilizzare metodi alternativi non appena disponibili ad iniziative più concrete per favorirne lo sviluppo, la convalida e l’accettazione anche a livello internazionale. In linea generale, la proposta impone di tenere pienamente conto del principio delle tre R nello sviluppo di misure comunitarie per tutelare la salute e la sicurezza dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.
Ciononostante, l’uso degli animali nelle procedure scientifiche rimane ancora di fondamentale importanza per garantire la sicurezza degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente e per il progresso della conoscenza, che permetterà di migliorare la salute e il benessere umano e animale [9], [10]. Vi sono validi motivi che giustificano la scelta di differenziare l’uso degli animali a seconda della specie di appartenenza, soprattutto in virtù della loro prossimità genetica con l’essere umano. Benché tale prossimità faccia di alcune specie di primati non umani le uniche adatte a determinati tipi di esperimenti, questa differenziazione è scientificamente fondata e deve essere rispettata.
Per tale motivo, in linea con gli impegni precedentemente assunti, [11] sono state integrate disposizioni specifiche per ridurre al minimo l’uso dei primati non umani. Nei casi in cui questi sono comunque l’unica specie disponibile, è d’obbligo un’attenta valutazione caso per caso. La proposta limita l’impiego di primati non umani vietando l’uso delle grandi scimmie e circoscrivendo l’utilizzo di altre specie esclusivamente a specifici campi di applicazione. Essa, inoltre, impone requisiti severi sull’origine degli animali e prevede meccanismi di monitoraggio per garantire l’efficacia delle misure proposte promovendo, in ultima analisi, la definitiva abolizione dell’uso dei primati non umani nelle procedure scientifiche. Si riconosce, tuttavia, che le attuali conoscenze scientifiche non ci consentiranno di raggiungere l’obiettivo nel prossimo futuro [12].
Nel proprio ruolo di custode dei trattati CE, la Commissione deve altresì assicurare un’adeguata attuazione e applicazione della normativa comunitaria. La direttiva in vigore è stata criticata a livello di applicazione, trasparenza e responsabilità pubblica. Per rimediare alla situazione, la proposta prevede di potenziare le ispezioni nazionali non solo per garantire l’osservanza, ma anche per promuovere lo scambio di migliori pratiche e l’applicazione del principio delle tre R. La Commissione può inoltre svolgere un ruolo costruttivo aiutando, laddove possibile, i sistemi nazionali di controllo ad adempiere al proprio mandato.
Disposizioni in vigore nel settore della proposta
La proposta si basa sulle vigenti disposizioni della direttiva 86/609/CEE e cerca di colmare le lacune, di eliminare le ambiguità, di garantire la coerenza delle disposizioni e di allinearle alle norme comunitarie per legiferare meglio. Le disposizioni vigenti che, più di tutte, hanno concorso alla distorsione del mercato interno, ovvero i requisiti in materia di autorizzazione, sistemazione e cura, sono state ulteriormente sviluppate per garantire, in special modo, l’applicazione di obiettivi comuni e di norme minime in tutta l’UE.
Le linee guida sul ricovero e sulla cura degli animali allegate alla convenzione del Consiglio d’Europa (ETS 123) sono state interamente riviste, con il sostegno della Comunità, nel giugno 2006. In conformità agli obblighi internazionali della Comunità di attuare le linee guida riviste, parte di esse saranno recepite come norme minime mediante la presente proposta.
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione
Contesto dell’UE
La presente proposta, tesa ad armonizzare e uniformare nell'UE le pratiche di allevamento, detenzione e uso degli animali nelle procedure scientifiche è conforme agli obiettivi dell’articolo 95 del trattato CE. Essa è specificamente volta a tenere conto della varietà di infrastrutture presenti negli Stati membri lasciando sufficiente margine di manovra per l’attuazione di misure a livello nazionale, in linea con il principio di sussidiarietà comunitario. L’applicazione ottimale a livello nazionale grazie all’uso delle migliori pratiche individuate darà ampie opportunità di ridurre trafile burocratiche e costi amministrativi inutili.
In conformità agli obiettivi del programma di Lisbona, la proposta si basa sull’analisi dei costi e dei benefici potenziali dell’azione o dell’inazione e sul rispetto dello sviluppo socio-economico nell’intera Comunità. Inoltre, sono state incluse misure specifiche che consentono l’applicazione di procedure amministrative flessibili a sostegno degli obiettivi del programma di Lisbona. La proposta mantiene un equilibrio tra due aspetti: da un lato promuovere la ricerca e la competitività europea e, dall’altro, essere all’avanguardia nel tenere pienamente conto del benessere animale.
Essa garantisce la realizzazione del quadro armonizzato necessario per promuovere i progetti di ricerca a livello UE, soprattutto in termini di mobilità dei ricercatori, mediante la definizione di standard minimi di formazione. Al tempo stesso, i programmi quadro comunitari per la ricerca hanno attribuito crescente importanza allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi che, nella proposta, sono ripresi con forza.
Spetta alla Commissione la grande responsabilità di assicurare che la nuova normativa sul benessere degli animali si basi sulle più recenti conoscenze scientifiche e sulle migliori pratiche esistenti. Nel quadro di questa politica l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), [13] istituita nel 2002, funge da organo scientifico indipendente di valutazione, consulenza, informazioni e comunicazione sui rischi della Commissione europea. Nel mandato dell’EFSA rientrano anche le questioni scientifiche sul benessere degli animali, che vengono affrontate dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW). Varie misure specifiche si basano sulle raccomandazioni formulate dall’AHAW. L’integrazione delle ultime scoperte scientifiche sarà agevolata dall’obbligo di revisione periodica delle disposizioni.
La proposta integra pienamente il principio delle tre R in linea con altre politiche comunitarie. L’obbligo di sostituire, ridurre e perfezionare l’uso degli animali nelle procedure scientifiche è evidenziato in numerose altre normative comunitarie, quali la direttiva 98/8/CE sui biocidi, la direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi, la settima modifica della direttiva 76/768/CEE e, più recentemente, il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). [14], [15], [16], [17]
Per quanto riguarda i metodi alternativi la proposta facilita ulteriormente il raggiungimento degli scopi del partenariato europeo sui metodi alternativi alla sperimentazione animale (European Partnership on Alternative Approaches to Animal Testing – EPAA [18]), istituito nel 2006 tra Commissione e imprese per promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale.
Infine, la proposta è pienamente conforme al recente programma di azione comunitario sul benessere degli animali [19], che includeva la presente proposta tra le sue azioni specifiche. Il Parlamento europeo ha ribadito l’invito rivolto alla Commissione di presentare il prima possibile una proposta di revisione della direttiva 86/609/CEE [20].
3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
Sintesi delle misure proposte
- La direttiva proposta stabilisce requisiti per:
– l’acquisizione, l’allevamento, la marcatura e la detenzione di animali, comprese la sistemazione e la cura;
– l’autorizzazione e il funzionamento degli stabilimenti che allevano, forniscono o utilizzano animali e le relative;
– l’autorizzazione per le persone che utilizzano o si prendono cura degli animali, coordinano o sono responsabili dell’elaborazione di progetti che prevedono l’uso di animali;
– la valutazione e l’autorizzazione di progetti che prevedono l'impiego di animali, ivi compresa la valutazione retrospettiva;
– la scelta delle procedure e il relativo svolgimento;
– lo sviluppo, la convalida, l’approvazione ai fini di legge e l’applicazione di metodi alternativi;
– la trasparenza mediante la pubblicazione di informazioni non tecniche su progetti, tramite orientamenti e modalità di applicazione nazionali e per mezzo di relazioni sull'attuazione e sulle statistiche.
considerando quanto segue:
1. Il benessere degli animali è un valore comunitario sancito dal protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato.
2. Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [26]. Diventando una delle parti firmatarie della convenzione, la Comunità ha riconosciuto l’importanza a livello internazionale della tutela e del benessere degli animali usati a scopi scientifici.
3. Il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva 86/609/CEE [27] volta a eliminare le disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Dall’adozione della direttiva sono emerse ulteriori divergenze tra gli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE. È pertanto opportuno che la presente direttiva preveda norme più dettagliate al fine di ridurre tali disparità e garantire il corretto funzionamento del mercato interno..
4. Nella relazione del [5 dicembre] 2002 sulla direttiva 86/609/CEE, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione della direttiva con misure più rigorose e trasparenti nel settore della sperimentazione animale.
5. Sono disponibili nuove conoscenze scientifiche sui fattori che influenzano il benessere degli animali e sulla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato. Per tale motivo è necessario migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime di tutela in linea con le più recenti scoperte scientifiche.
6. È necessario includere determinate specie di invertebrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva, poiché è scientificamente dimostrato che, potenzialmente, queste specie possono provare dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato.
7. È opportuno che la direttiva includa anche forme embrionali e fetali di animali vertebrati poiché è scientificamente dimostrato che nell'ultimo terzo dello sviluppo vi sono maggiori rischi che tali forme provino dolore, sofferenza e angoscia, con potenziali effetti negativi sul loro sviluppo successivo. È altresì scientificamente dimostrato che le procedure su forme embrionali e fetali nelle prime fasi dello sviluppo possono indurre dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato se si lasciano vivere dette forme oltre i primi due terzi del loro sviluppo.
8. Benché sia auspicabile sostituire nelle procedure l’uso di animali vivi con altri metodi che non ne prevedano l'uso, il loro impiego continua a essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l’ambiente.
9. La cura e l’uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti a livello internazionale. Per garantire che all’interno della Comunità le modalità di allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle previste da altre norme nazionali e internazionali al di fuori della Comunità, la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento devono essere sistematicamente considerati nell’attuazione della presente direttiva.
10. Gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato. L’uso degli animali nelle procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell’opinione pubblica. Pertanto, gli animali devono sempre essere trattati come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure scientifiche deve essere limitato ai settori che fanno progredire la scienza e giovano in ultimo alla salute degli uomini e degli animali e all’ambiente. L’uso di animali nelle procedure scientifiche deve essere proibito in altri settori di competenza comunitaria.
11. I principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento devono essere applicati rispettando strettamente la gerarchia dell’obbligo di ricorrere a metodi alternativi. Laddove la legislazione comunitaria non riconosca metodi alternativi, è possibile ridurre il numero di animali utilizzando altri metodi ragionevolmente o praticamente disponibili, e applicando metodi di prova quali i test in vitro o altri metodi che consentano di ridurre e perfezionare l’uso degli animali.
12. La scelta dei metodi e delle specie da utilizzare ha conseguenze dirette sul numero di animali impiegati e sul loro benessere. Occorre pertanto che la scelta assicuri la selezione del metodo in grado di fornire i risultati più soddisfacenti causando il meno possibile dolore, sofferenza e angoscia. I metodi selezionati devono usare il minor numero possibile di animali che consenta di ottenere risultati statisticamente affidabili e scegliere tra le specie con il più basso grado di sensibilità neurologica quelle ottimali per l’estrapolazione nelle specie bersaglio.
13. I metodi scelti devono, per quanto possibile, evitare come punto finale la morte dovuta alle gravi sofferenze causate dall’imminente decesso. Laddove possibile, devono essere sostituiti da punti finali più umanitari che usano i sintomi clinici per determinare la morte imminente e consentono di uccidere l’animale con metodi umanitari senza ulteriori sofferenze.
14. L’uso di metodi inadeguati di uccisione può causare grande dolore, angoscia e sofferenza all'animale. Il livello di competenza della persona che esegue l'operazione è altrettanto importante. Gli animali, pertanto, devono essere uccisi solo da personale autorizzato con il metodo umanitario ritenuto opportuno per la specie.
15. Occorre assicurare che l'uso di animali nelle procedure non costituisca una minaccia per la biodiversità. Pertanto, l’uso di specie minacciate deve essere limitato al minimo indispensabile ed essere giustificato da ragioni biomediche essenziali e da ricerche finalizzate a garantire la conservazione delle stesse specie.
16. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l’uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l’essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, il loro utilizzo a fini sperimentali solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfacimento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l’uso di primati non umani è un tema molto sentito dall’opinione pubblica. Pertanto l'uso di primati non umani deve essere consentito unicamente in settori biomedici fondamentali per gli essere umani per i quali non sono ancora disponibili altri metodi alternativi di sostituzione e solo nei casi in cui le procedure siano effettuate in relazione a condizioni cliniche che, per il loro carattere invalidante o potenzialmente letale, abbiano un sensibile impatto sulla vita quotidiana del paziente, o quando l’uso in questione avviene ai fini della conservazione delle specie di primati non umani. La ricerca di base condotta in determinati settori delle scienze biomediche può permettere di ottenere nuove importanti informazioni con riguardo a numerose affezioni umane invalidanti e potenzialmente letali. Il riferimento alle affezioni umane invalidanti e potenzialmente letali riprende una terminologia presente nella legislazione comunitaria, tra l’altro nel regolamento (CE) n. 141/2000, nella direttiva 2001/20/CE, nel regolamento (CE) n. 726/2004 e nel regolamento (CE) n. 507/2006.
17. L’utilizzo delle grandi scimmie, in quanto specie più vicine all’essere umano dotate delle competenze sociali e comportamentali più avanzate, deve essere consentito unicamente nelle ricerche miranti alla loro conservazione e quando è necessario intervenire per un’affezione umana invalidante e potenzialmente letale, in casi in cui nessun’altra specie o metodo sostitutivo potrebbe rispondere alle esigenze della procedura. È opportuno che lo Stato membro che invoca tale necessità fornisca le informazioni necessarie affinché la Commissione possa prendere una decisione in merito.
18. La cattura di primati non umani allo stato selvatico è altamente stressante per gli animali e aumenta il rischio di lesioni e sofferenze durante la cattura e il trasporto. Per porre gradualmente fine alla cattura in natura a scopo di allevamento, occorre il prima possibile consentire nelle procedure scientifiche solo l’uso di animali discendenti da animali allevati in cattività. Pertanto, gli stabilimenti che allevano e forniscono primati non umani devono disporre di un metodo per promuovere e agevolare il progressivo raggiungimento di questo obiettivo.
19. Determinate specie di animali vertebrati impiegate nelle procedure devono essere allevate appositamente a tale scopo affinché le persone che effettuano le procedure possano conoscerne a fondo il patrimonio genetico, biologico e comportamentale. Tali conoscenze migliorano la qualità scientifica e l’affidabilità dei risultati e riducono la variabilità, diminuendo in tal modo il numero di esperimenti e l’impiego di animali. Inoltre, per motivi legati alla conservazione e al benessere animale, l’uso negli esperimenti di animali prelevati in natura deve essere limitato solo ai casi in cui è impossibile raggiungere lo scopo usando animali allevati appositamente per essere impiegati nelle procedure.
20. Poiché gli antecedenti di animali allo stato selvatico o divenuti randagi delle specie domestiche non sono noti e la loro cattura e detenzione negli stabilimenti ne accresce l'angoscia, essi non devono essere usati nelle procedure.
21. Per promuovere la trasparenza, facilitare l’autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per monitorare l’osservanza della direttiva, è necessario introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata sul livello stimato di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato inflitto agli animali. Per precisare le modalità di attribuzione del grado di gravità occorre che la Commissione elabori i relativi criteri con il contributo delle parti in causa, basandosi sui sistemi di classificazione della gravità applicati negli Stati membri o promossi dalle organizzazioni internazionali.
22. Dal punto di vista etico, occorre fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali che non deve mai essere superato nelle procedure scientifiche. A tal fine occorre vietare procedure che provocano dolore, sofferenza e angoscia intensi e che potrebbero protrarsi. Nell'elaborazione di un modello comune di comunicazione, invece della gravità prevista al momento della valutazione etica, occorre tenere conto della gravità effettivamente provata dall'animale.
23. È possibile ridurre il numero di animali impiegati nelle procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò non pregiudichi l’obiettivo scientifico né noccia al benessere dell'animale. Tuttavia, il riutilizzo di animali deve essere valutato in funzione della possibilità di ridurre al minimo gli effetti negativi sul loro benessere, tenendo conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita. Visto questo potenziale conflitto, il riutilizzo di animali deve essere valutato caso per caso e limitato unicamente alle procedure in cui dolore, angoscia e sofferenza sono considerevolmente ridotti.
24. Al termine della procedura occorre prendere la decisione più adeguata sul futuro dell’animale tenendo conto del suo benessere e dei potenziali rischi per l’ambiente. Gli animali il cui benessere risulterebbe compromesso devono essere uccisi ricorrendo a metodi umanitari. In alcune circostanze gli animali devono essere liberati o, nel caso di cani e gatti, devono potere essere reintrodotti in famiglia visto il forte interesse dell’opinione pubblica per la loro sorte. Nel caso in cui gli stabilimenti prevedano il reinserimento in famiglia, è di fondamentale importanza avere un programma che consenta un'adeguata socializzazione degli animali, al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, evitare inutili angosce agli animali e tutelare la sicurezza pubblica.
25. I tessuti e gli organi degli animali sono impiegati per lo sviluppo di metodi in vitro. Onde applicare il principio di riduzione, gli Stati membri devono definire programmi per condividere gli organi e i tessuti di animali uccisi con l’ausilio di metodi umanitari.
26. Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone incaricate della cura giornaliera degli animali. Per garantire un adeguato grado di competenza delle persone che si occupano degli animali e delle procedure che ne prevedono l’uso, dette attività devono essere condotte esclusivamente da persone autorizzate dalle autorità competenti. L'accento va posto sull’acquisizione e sul mantenimento delle competenze adeguate, che le predette persone devono dimostrate di possedere per ottenere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione.
27. Gli stabilimenti devono disporre di impianti e attrezzature adeguati per soddisfare i requisiti di sistemazione delle specie interessate e permettere il buon svolgimento delle procedure causando il minimo di angoscia possibile agli animali. Gli stabilimenti devono funzionare solo se autorizzati dalle autorità competenti.
28. Per garantire il monitoraggio continuo delle esigenze in tema di benessere animale, occorre che siano disponibili in permanenza le necessarie cure veterinarie e che all’interno di ciascun stabilimento vi sia un membro del personale responsabile della cura e del benessere degli animali.
29. Nella detenzione, nell’allevamento e nell’uso degli animali occorre attribuire massima priorità al loro benessere. Pertanto, ogni stabilimento deve essere dotato di un organismo permanente e indipendente di esame etico con il compito di promuovere il dibattito etico all’interno della struttura, stimolare un clima favorevole alla cura e fornire strumenti per l’applicazione pratica e tempestiva dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici inerenti ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento allo scopo di migliorare l’esperienza degli animali nel corso della loro vita. Le decisioni dell’organismo permanente di esame etico devono essere adeguatamente documentate e verificabili nel corso delle ispezioni.
30. Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente direttiva, ogni stabilimento deve registrare con cura il numero di animali, la loro origine e la loro sorte.
31. I primati non umani dotati di competenze sociali altamente sviluppate devono avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita perché possano ricevere le cure, la sistemazione e il trattamento adeguati alle loro esigenze e caratteristiche individuali.
32. Occorre che la sistemazione e la cura degli animali siano basati sulle esigenze e sulle caratteristiche specifiche delle singole specie.
33. Il 15 giugno 2006 la quarta consultazione multilaterale delle parti firmatarie della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ha adottato l'allegato A riveduto contenente linee guida sul ricovero e sulla cura degli animali utilizzati a fini sperimentali. La raccomandazione della Commissione 2007/526/CE, del 18 giugno 2007, relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [28] ha recepito le predette linee guida.
34. Tra gli Stati membri esistono differenze nei requisiti in tema di sistemazione e cura degli animali che contribuiscono alla distorsione del mercato interno. Inoltre, alcuni requisiti non sono più in linea con le ultime scoperte sull’impatto che le condizioni di sistemazione e cura esercitano sia sul benessere degli animali sia sui risultati scientifici delle procedure. Nella presente direttiva, pertanto, occorre stabilire i requisiti minimi in materia di sistemazione e cura.
35. Per monitorare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri devono effettuare almeno due ispezioni annue in ogni stabilimento. Per assicurare la fiducia dell'opinione pubblica e promuovere la trasparenza, occorre che almeno un'ispezione venga effettuata senza preavviso. Occorre altresì definire programmi per realizzare ispezioni congiunte di Stati membri allo scopo di favorire la condivisione delle competenze e delle buone pratiche.
36. Per assistere gli Stati membri nell’applicazione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione, basandosi sulle conclusioni delle relazioni sullo svolgimento delle ispezioni a livello nazionale, effettui, se del caso, controlli sui sistemi di ispezione nazionali. Gli Stati membri devono porre rimedio a eventuali carenze individuate nel corso dei controlli.
37. La valutazione etica globale dei progetti che utilizzano animali, elemento centrale della procedura di autorizzazione, deve assicurare l’applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento nei progetti stessi.
38. È altresì di fondamentale importanza garantire, per ragioni sia morali che scientifiche, che ogni utilizzo degli animali sia attentamente valutato considerando la validità, l’utilità e la pertinenza scientifica del risultato che si prevede di ottenere. Il possibile danno arrecato agli animali deve essere misurato in relazione ai benefici attesi dal progetto. Pertanto, nella procedura di autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso di animali vivi occorre effettuare una valutazione etica indipendente. L’attuazione efficace del requisito della valutazione etica deve anche prevedere un'analisi adeguata del ricorso a nuove tecniche di sperimentazione scientifica che si rendono disponibili.
39. Considerando la natura del progetto, il tipo di specie utilizzata e la probabilità di raggiungere gli obiettivi desiderati è necessario, in alcuni casi, effettuare una valutazione retrospettiva. Poiché i progetti possono essere molto diversi per complessità, lunghezza e tempi di ottenimento dei risultati, è opportuno che la decisione se effettuare o no la valutazione retrospettiva tenga necessariamente conto di questi aspetti.
40. Per garantire l'informazione dell’opinione pubblica, è importante pubblicare informazioni obiettive sui progetti che impiegano animali vivi. La struttura delle informazioni non deve violare i diritti di proprietà né rivelare informazioni riservate. Pertanto, gli stabilimenti utilizzatori devono fornire sintesi non tecniche e anonime dei progetti, insieme ai risultati di eventuali valutazioni retrospettive, mettendoli a disposizione del pubblico.
41. Per gestire i rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente, la legislazione comunitaria autorizza la commercializzazione di sostanze e prodotti solo previa comunicazione di dati appropriati riguardanti la loro sicurezza ed efficacia. In alcuni casi ciò è possibile soltanto ricorrendo alla sperimentazione animale, di seguito denominata “sperimentazione a norma di legge”. È necessario introdurre misure specifiche per incrementare l’uso di metodi alternativi ed eliminare inutili ripetizioni delle sperimentazioni a norma di legge. A tal fine gli Stati membri devono riconoscere la validità dei dati sperimentali ottenuti con i metodi previsti dalla legislazione comunitaria.
42. Per ridurre l’inutile onere amministrativo e accrescere la competitività della ricerca e dell’industria comunitaria, deve essere possibile autorizzare procedure multiple di sperimentazione a norma di legge mediante un’unica autorizzazione di gruppo, senza tuttavia esentare dette procedure dall’obbligo della valutazione etica.
43. Per assicurare l'effettivo esame delle domande di autorizzazione e migliorare la competitività della ricerca e dell’industria comunitaria, è necessario stabilire un termine massimo entro il quale le autorità competenti sono tenute a valutare le proposte di progetto e a decidere in merito all’autorizzazione. Per non compromettere la qualità della valutazione etica, le proposte di progetto più complesse potrebbero richiedere più tempo vista la molteplicità delle discipline interessate, le caratteristiche innovative e le tecniche più complesse del progetto proposto. Ciononostante, occorre che la proroga del termine per la valutazione etica resti un’eccezione.
44. La disponibilità di metodi alternativi dipende fortemente dal progresso della ricerca per lo sviluppo di alternative. I programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico hanno previsto stanziamenti crescenti per progetti volti a sostituire, ridurre e perfezionare l’uso di animali negli esperimenti. Quindi, allo scopo di aumentare la competitività della ricerca e dell’industria comunitaria, occorre che la Commissione e gli Stati membri contribuiscano all’elaborazione e alla convalida di strategie alternative.
45. Il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi, istituito presso il Centro comune di ricerca della Commissione, coordina la convalida di metodi alternativi all’interno della Comunità. Ciononostante, la necessità di elaborare nuovi metodi e sottoporli a convalida non cessa di crescere. Per creare i meccanismi necessari a livello nazionale, occorre che ogni Stato membro designi un laboratorio di riferimento per la convalida dei metodi alternativi. È opportuno che gli Stati membri designino i laboratori di riferimento accreditati in conformità alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche [29] onde garantire la qualità uniforme e comparabile dei risultati.
46. Occorre assicurare un approccio uniforme nelle strategie nazionali di valutazione etica ed esame etico. Occorre che gli Stati membri istituiscano comitati nazionali di etica e per il benessere degli animali che prestino consulenza alle autorità competenti e ai comitati permanenti di esame etico degli stabilimenti per promuovere i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. La rete di comitati nazionali di etica e per il benessere degli animali deve pertanto contribuire allo scambio delle migliori pratiche a livello comunitario.
47. I progressi tecnici e scientifici nella ricerca biomedica possono essere tanto rapidi quanto l’aumento delle conoscenze sui fattori che influenzano il benessere animale. Per questo occorre prevedere la possibilità di una revisione della presente direttiva. Occorre che detta revisione esamini la possibilità di sostituire l’uso degli animali, in particolare dei primati non umani, in via prioritaria laddove possibile, tenuto conto del progresso scientifico.
48. Le misure di attuazione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [30].
49. In particolare, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare i criteri di classificazione delle procedure e di adeguare gli allegati da II a VII al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche integrandola con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
50. Occorre che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
51. Occorre pertanto abrogare la direttiva 86/609/CEE.
52. I benefici in termini di benessere animale dell'autorizzazione retroattiva dei progetti e i relativi costi amministrativi sono giustificabili unicamente per i progetti a lungo termine in corso. È quindi necessario prevedere misure transitorie per i progetti a breve e medio termine in corso, per evitare la necessità di un'autorizzazione retroattiva che avrebbe solo benefici limitati.
53. Poiché gli obiettivi dell’azione prevista, vale a dire l’armonizzazione della legislazione sull’uso degli animali a scopi scientifici, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, per le loro dimensioni e i loro effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
disposizioni generali
Articolo 1
La presente direttiva stabilisce misure relative alla protezione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati a fini scientifici.
A tal fine, essa fissa le norme relative ai seguenti aspetti:
1) la sostituzione e la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento dell’allevamento, della sistemazione, della cura e dell’uso degli animali nelle procedure;
2) l’origine, l’allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione degli animali;
3) il funzionamento degli stabilimenti di allevamento, fornitura e utilizzo degli animali;
4) la valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso deg
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica quando gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici.
L’eliminazione del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude dall’ambito della presente direttiva l’utilizzo degli animali nelle procedure.
2. La presente direttiva si applica ai seguenti animali:
a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e forme embrionali e fetali a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;
b) animali invertebrati vivi, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente delle specie indicate nell’allegato I.
3. La presente direttiva si applica agli animali usati nelle procedure che si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al paragrafo 2, lettera a), se all’animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che provi dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato dopo averla raggiunta.
4. La presente direttiva non si applica:
a) alle prove e alle pratiche veterinarie effettuate in aziende agricole o in cliniche a scopi non sperimentali;
b) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
c) alle pratiche utilizzate principalmente per la marcatura di un animale
d) alle pratiche non invasive
5. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
CAPO II
DISPOSIZIONI SULL’USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE
Articolo 7
Specie minacciate di estinzione diverse dai primati non umani
1. Le specie minacciate di estinzione di cui all'elenco dell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 [31] del Consiglio non sono impiegate nelle procedure, ad accezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:
a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 2), lettera a) e punti 3) o 5);
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate nel suddetto allegato.
2. Il presente articolo non s applica alle specie di primati non umani..
Articolo 8
Primati non umani
1. I primati non umani non sono utilizzati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:
a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 1), punto 2), lettera a) e punto 3) ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane invalidanti o potenzialmente letali, oppure allo scopo di cui all'articolo 5, punto 5;
b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.
2. In deroga al paragrafo 1, le grandi scimmie non sono utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 50.
Articolo 9
Animali prelevati allo stato selvatico
1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.[/b]
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzati nelle procedure.
[b]Articolo 11
Animali randagi e selvatici delle specie domestiche
Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
Articolo 14
Anestesia
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale.
2. In deroga al paragrafo 1, le procedure possono essere effettuate senza anestesia alle seguenti condizioni:
a) quando si ritiene che l’anestesia sia, più traumatica per l'animale della stessa procedura;
b) quando l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura, a meno che quest'ultima non comporti gravi lesioni che possano causare intenso dolore.
3. Se la procedura è effettuata senza anestesia, è necessario ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati per ridurre al minimo dolore, sofferenza e angoscia inevitabili.
4. Gli Stati membri assicurano che agli animali non venga somministrato alcuna sostanza che inibisca o restringa la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.
In questi casi deve essere fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.
5. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, soffra molto riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura. Laddove il trattamento con analgesici non sia possibile, l’animale deve essere immediatamente ucciso con metodi umanitari.
Articolo 16
Riutilizzo
1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stato applicato alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una procedura possa essere riutilizzato in una nuova procedura solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la precedente procedura era classificata come “da nulla a nulla o lieve”;
b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell’animale;
c) la procedura successiva è classificata come “nulla o lieve” o di “non risveglio”.
2. In deroga al paragrafo 1 l’autorità competente, sulla base di giustificazioni scientifiche, può consentire che venga riutilizzato un animale purché l’animale non sia utilizzato più di una volta dopo essere stato sottoposto ad una procedura che comporta grave dolore, angoscia o sofferenza equivalente e purché la procedura successiva sia classificata come “nulla o lieve” o di “non risveglio”.
Ho letto la legge http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0543:IT:NOT
e mi sento una babbea...perchè non ho trovato assolutamente da nessuna parte scritto che gli animali vagabondi possono essere usati, anzi proprio il contrario.
Inoltre ho visto che finalmente impongono l'anestesia parziale o totale.... ed altre cose che precedentemente non c'erano.
Sono un pò preoccupata...come mai si è scatenata questa mobilitazione per una cosa non vera ?
Ed io ho pure firmato .....
Re: NOOOOOOOOOOOOOO!!!
Alice, il testo è pieno di deroghe. Dice non si dovrebbe fare, ma lascia aperta la possibilità, senza spiegare i parametri secondo i quali si dovrebbe giudicare se sia indispensabile usare un animale piuttosto che un altro, un metodo piuttosto che un altro.
E' aria fritta, dato che non mette manco un divieto inderogabile, per cui, in sostanza, ognuno può fare come cavolo gli pare.
E così via...
Non so nel caso degli animali randagi, effettivamente pare che non possano essere utilizzati:
Credo sia stato un tentativo di aumentare l'attenzione sul provvedimento, che è veramente allucinante, dato che non regolamenta niente e permette tutto. Tranne per i gatti e cani randagi, ma non per quelli di allevamento.
E' aria fritta, dato che non mette manco un divieto inderogabile, per cui, in sostanza, ognuno può fare come cavolo gli pare.
1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono essere usati nelle procedure.[/b]
2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzati nelle procedure.
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale.
2. In deroga al paragrafo 1, le procedure possono essere effettuate senza anestesia alle seguenti condizioni:
1. Le specie minacciate di estinzione di cui all'elenco dell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 [31] del Consiglio non sono impiegate nelle procedure, ad accezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:
E così via...
Non so nel caso degli animali randagi, effettivamente pare che non possano essere utilizzati:
Articolo 11 Animali randagi e selvatici delle specie domestiche Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.
Credo sia stato un tentativo di aumentare l'attenzione sul provvedimento, che è veramente allucinante, dato che non regolamenta niente e permette tutto. Tranne per i gatti e cani randagi, ma non per quelli di allevamento.
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